Cosa cambierebbe in Italia con la legge Cirinnà

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Nelle prossime settimane dovrebbe approdare alle aule parlamentari la proposta di legge in materia di convivenze, che contiene un duplice provvedimento. Riconosce da un lato la convivenza tra persone dello stesso sesso, con un quadro di diritti e doveri molto simile a quello del matrimonio e, dall’altra, disciplina la realtà delle coppie di fatto, anche in questo riconoscendo una serie di diritti sinora misconosciuti.

chiometti_cirinnàIl disegno di legge è stato elaborato dalla senatrice Monica Cirinnà del PD, che ha unificato le quindici proposte in più tempi presentate.

Se al termine di un pluriennale attesa il provvedimento diventerà legge della Repubblica, l’Italia si aggiungerà, buon ultima, al lungo elenco di paesi che hanno già delle norme in materia. In alcuni casi si è consentito l’accesso al matrimonio tradizionale anche alle coppie omosessuali, in altri paesi le leggi invece tracciano un quadro giuridico analogo, ma non uguale, a quello matrimoniale.

Passando a uno schematico esame della proposta di legge vediamo che è formato da due parti distinte che, tecnicamente, avrebbero potuto far parte anche di due diversi disegni di legge (ddl), perché trattano fattispecie diverse.

Una prima parte (Titolo I) è riservata alle “Unioni Civili”, ossia all’unione di coppie dello stesso sesso mentre la seconda parte (Titolo II) riguarda la “Disciplina della Convivenza” e si applica alle convivenze di fatto tra persone di sesso diverso o anche dello stesso sesso.

Per quanto riguarda le “Unioni Civili” il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento una nuova figura giuridica di convivenza e riconosce un’ampia serie di diritti e di doveri alle due parti (dello stesso sesso) che la compongono. Anche se non si parla mai di matrimonio, il contenuto delle norme realizza un quadro giuridico molto simile a quello del matrimonio tradizionale.

Ecco il testo del ddl:

  • l’Unione Civile nasce ufficialmente e solennemente con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile di voler costituire un’Unione e la volontà delle parti è annotata in un apposito registro anagrafico;

  • sono causa di impedimento alla costituzione di un’Unione Civile le stesse che sussistono per il matrimonio: le parti non devono essere già sposate né essere minori di età, non devono avere un legame di parentela tra di loro né deve esistere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra parte;

  • per quanto riguarda il quadro dei diritti e doveri il provvedimento prevede per le parti il dovere di mutua assistenza, di residenza, di concorso negli oneri economici. Agli abusi familiari e in caso d’interdizione sono applicate le stesse norme previste per il matrimonio;

  • all’Unione Civile si estendono le norme sulle successioni secondo le stesse regole che riguardano le coppie unite in matrimonio, per cui ognuna delle parti in caso di morte dell’altro succede allo stesso modo in cui la moglie succede al marito e viceversa;

  • all’istituto si applicano le norme esistenti in materia di separazione legale e di divorzio;

  • a ciascuna delle parti sono riconosciuti diritti in materia di assistenza sanitaria, carceraria, subentro nel contratto d’affitto già presenti nel matrimonio e anche il diritto alla reversibilità della pensione nel caso uno dei due dovesse morire;

  • non è prevista la possibilità di adottare bambini estranei alla coppia, ma è permesso adottare il bambino che già vive nella coppia, se figlio biologico di uno dei due.

Sulla base delle reazioni suscitate la creazione di un istituto diverso da quello matrimoniale per le coppie omosessuali non sembra soddisfare pienamente tutti coloro che puntavano ad una piena equiparazione tra coppie etero ed omo di fronte alla legge. Tenendo conto dell’attuale clima politico e sociale italiano la scelta legislativa sembra la più opportuna. Questo testo di compromesso sarà in grado di raccogliere il maggior numero possibile di consensi: quelli che sono a favore vedono introdurre un vincolo forte per una coppia omo e quelli che sono contrari possono convincersi di aver vinto la loro battaglia perché il provvedimento non parla mai di matrimonio.

Vediamo ora le convivenze di fatto regolate dal Titolo II intitolato “Disciplina della convivenza”.

In questa parte il disegno di legge intende disciplinare e riconoscere quelle coppie che non vogliono o non possono sposarsi con un matrimonio tradizionale, prevedendo una serie di diritti sinora non riconosciuti. Occorre dire chiaramente, per fugare molti dubbi emersi nel frattempo, che le norme sulle convivenze di fatto si applicano sia alle coppie di sesso diverso che dello stesso sesso.

Prima di tutto la legge dà la definizione delle convivenze e le definisce come l’unione tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e regola così il rapporto:

  • l’inizio della convivenza deve apparire dalla situazione esposta nello stato di famiglia anagrafico;

  • ai conviventi si riconoscono gli stessi diritti del coniuge in caso di malattia del partner: diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, e ciascun convivente può designare l’altro, nel caso di sopravvenuta incapacità, a decidere sulla propria salute e in materia di donazione di organi e di funerali;

  • ciascun convivente ha diritto di abitazione in caso di morte del proprietario della casa di residenza. Il diritto potrà essere esercitato per un numero di anni pari alla durata della convivenza stessa oppure per tutta la sua vita nel caso di possesso che sia durato per più di venti anni;

  • il superstite di una coppia succede nel contratto di locazione al partner deceduto;

  • è previsto l’accesso della coppia convivente alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi;

  • in caso di cessazione della convivenza, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro, ove ne ricorrano le condizioni, un assegno di mantenimento oppure gli alimenti per un periodo adeguato alla durata della convivenza;

  • il convivente ha diritto a ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del partner per fatto illecito;

  • è possibile stipulare di fronte ad un Notaio un contratto di convivenza in cui si disciplinano i rapporti patrimoniali della vita in comune e si fissa la residenza;

  • la convivenza si scioglie, oltre che per morte di uno dei due, per accordo consensuale delle parti, per recesso di una sola di esse oppure nel caso i conviventi decidano di stipulare una Unione Civile o un matrimonio tra di loro oppure con un’altra persona estranea alla coppia.

Dopo l’approvazione del disegno di legge, in Italia sarà possibile instaurare tre forme diverse di convivenza familiare: il matrimonio tradizionale tra persone di sesso diverso, l’Unione Civile tra persone dello stesso sesso e la Convivenza di Fatto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso.

Dagoberto Frattaroli

(nella foto: la senatrice Monica Cirinnà, con il vicesindaco di Terni Francesca Malafoglia e il Presidente di Civiltà Laica Alessandro Chiometti nell’incontro organizzato a Terni dall’associazione Esedomani) 

12 Luglio 2015   |   articoli, attualità   |   Tags: , , , , ,