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	<title>costituzione italiana Archivi - Associazione Culturale Civiltà Laica</title>
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	<description>Per un movimento culturale volto a difendere la Laicità dello Stato.</description>
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		<title>Laicità e costituzione (VII e ultima parte)</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-vii-e-ultima-parte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 17:32:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Riconduzione al diritto comune. Si fa sempre più spazio nella cultura occidentale la tendenza a ritenere la religione un fatto privato, da vivere come intimo convincimento personale, in alternativa all’idea che la religione abbia anche il compito di assolvere a funzioni sociali di tipo identitario e di coesione. Anche in Italia si avverte da qualche [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Riconduzione al diritto comune.</em></p>
<p>Si fa sempre più spazio nella cultura occidentale la tendenza a ritenere la religione un fatto privato, da vivere come intimo convincimento personale, in alternativa all’idea che la religione abbia anche il compito di assolvere a funzioni sociali di tipo identitario e di coesione. <span id="more-12254"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9809" alt="bandiera-croce1" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg" width="300" height="200" /></a><br />Anche in Italia si avverte da qualche tempo un cambiamento nei confronti della religione, soprattutto presso le nuove generazioni che manifestano un atteggiamento di forte critico, o addirittura di totale indifferenza, nei confronti della religione e del clero.<br />Nonostante queste confortanti tendenze la realtà Italiana è ancora lontanissima rispetto alla meta di chi crede nella laicità dello Stato, la cui speranza è che un giorno nel nostro paese si realizzi una nuova repubblica in cui le istituzioni e i politici siano distaccati dalle religioni e dalle Chiese e le leggi siano prive di ogni disposizione che agevola e avvantaggia la religione, finalmente considerata una semplice espressione del pensiero individuale. Il processo che dovrebbe condurre a questo Stato ideale dovrà alimentarsi con nuove mutate convinzioni e solo allora potrà mettersi mano al processo di revisione legislativa per modificare tutte le leggi &#8211; costituzionali, penali, civili, fiscal &#8211; che contengono norme che in qualche modo trattano della religione, riconoscono uno status particolare alla materia religiosa e assegnano, al cattolicesimo in particolare, un ruolo di rilievo pubblico e istituzionale. <br />Se si volesse preparare per un futuro legislatore un elenco delle norme da abrogare o modificare per far perdere all’Italia il suo attuale carattere semi-confessionale, ecco le principali leggi su cui si dovrebbe intervenire. Non si tratta certamente di un elenco completo, visto l’altissimo numero di disposizioni sulla materia: <br />abrogazione degli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, o il loro superamento in via interpretativa;<br />abolizione del Concordato con la Chiesa Cattolica e delle Intese stipulate ai sensi dell’art. 8 della Costituzione;<br />revoca della personalità giuridica degli enti ecclesiastici;<br />eliminazione di ogni norma che equipara le attività di culto a quelle di beneficienza;<br />esclusione di ogni forma di presenza della religione nelle scuole e nelle comunità;<br />abolizione delle festività strettamente religiose;<br />soppressione delle erogazioni economiche dello Stato alle Chiese e del meccanismo dell’8 per mille; <br />cancellazione delle leggi che determinano vantaggi ed esenzioni fiscali alle Chiese;<br />ridimensionamento delle norme che prevedono l’insediamento degli edifici di culto e la revoca di ogni tipo di finanziamento;<br />revoca dei contributi e delle agevolazioni dirette e indirette alle scuole paritarie;<br />eliminazione di ogni disposizione civile o penale che consente deroghe a comportamenti, altrimenti vietati, in quanto giustificati dalla religione o dal culto;<br />introduzione del divieto di esporre simboli religiosi negli spazi pubblici e in quelli istituzionali;<br />cancellazione degli esponenti del clero dall’elenco delle autorità ammesse alle cerimonie pubbliche civili;<br />divieto per gli esponenti politici e delle istituzioni di partecipare alle cerimonie religiose se non a titolo personale;<br />abrogazione di ogni altra norma compresa nel diritto ecclesiastico.<br />Ma in una siffatta Italia ideale, in cui il Cattolicesimo non avrà agevolazioni, privilegi ed eccezioni quale sarà la sua condizione?<br />Proviamo a rifletterci:<br />Il fenomeno religioso non sarebbe più trattato come appartenente a una categoria filosofica di rango superiore, ma sarebbe correttamente ricondotto nella più ampia e generica categoria delle attività culturali.<br />La libertà religiosa e di culto sarebbe garantita non da norme particolari ma dalle generali garanzie previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione che già riconoscono a tutti i cittadini i diritti inviolabili di libertà e uguaglianza senza alcuna distinzione. <br />Le religioni sarebbero regolate dal “diritto comune” ossia dalle leggi di carattere generale valide per tutti i cittadini. Le Chiese in quanto organizzazioni religiose sarebbero riconosciute come associazioni culturali di diritto privato e regolate dalle norme in materia. Chi riterrà di sviluppare e credere all’esistenza di una realtà invisibile potrà continuare a farlo ma non potrà ottenere, per questo suo modo di concepire il mondo, particolari trattamenti da parte dello Stato. <br />Verrebbe meno ogni forma di riconoscimento di eccezioni o di favori per le religioni al di fuori di quelli previsti per le associazioni no-profit in cui le organizzazioni religiose potranno inquadrarsi sempreché ne rispettino le caratteristiche.<br />Le attività benefiche e assistenziali esercitate dalle organizzazioni di ispirazione religiosa potranno continuare ad operare beneficiando delle agevolazioni già previste per tale tipo di attività.<br />Per rendere concretamente l’idea, il Cattolicesimo in questa Italia futura avrebbe di fronte alla legge lo stesso rilievo che ha la Croce Rossa, la Federazione Gioco Calcio, Amnesty International e l’Ente Nazionale Protezione animali, tutte organizzazioni di specchiata rispettabilità e indiscussa utilità sociale. <br />E’ chiaro che uno Stato laico come quello descritto è uno dei peggiori incubi delle gerarchie cattoliche. <br />Che cosa rappresenti per la Chiesa cattolica la prospettiva di un’evoluzione laica dello Stato, l’ha spiegato chiaramente l’allora segretario della Cei Giuseppe Betori in un’audizione davanti alla Commissione parlamentare per gli affari costituzionali (1):<br />“La finalità di garantire l’eguale libertà delle confessioni religiose si tradurrebbe in una normativa che prevede una sostanziale omologazione tra realtà assai diverse e comporterebbe una tendenziale riconduzione al diritto comune della disciplina del fenomeno religioso. Questo risultato, da tempo auspicato da correnti dottrinali e gruppi politici minoritari, da un lato non appare fondato né coerente rispetto al disegno costituzionale delineato dagli artt. 7 e 8 Cost., né tanto meno in linea con la tradizione culturale del nostro paese e con il sentimento religioso della maggior parte della popolazione.” Tradotto in un linguaggio, più comprensibile Giuseppe Betori ha dichiarato che la Chiesa cattolica non vuole vedersi equiparata alle altre religioni, né tantomeno veder svuotato il sistema di privilegi che la Costituzione e le leggi hanno assegnato alla religione cattolica, il cui mantenimento, aggiungiamo noi, appare sempre più anacronistico e inopportuno.</p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli</strong></p>
<p>(1) Audizione resa dal Segretario della Cei Giuseppe Betori alla Commissione parlamentare per gli affari costituzionali il 16 luglio 2007 sulle proposte di legge C. 36 Boato e C. 134 Spini recanti “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi”.</p>
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		<title>Laicità e costituzione &#8211; parte VI</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-vi/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 19:15:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La religione come fatto privato La speranza di veder attuata un giorno in Italia una società laica, in cui sia venuta meno la supremazia della religione su ogni altro fenomeno sociale e culturale, poggia validamente sul “principio di laicità”, dichiarato dalla Corte Costituzione come principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano. La Corte (1) l’ha definito nei [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La religione come fatto privato La speranza di veder attuata un giorno in Italia una società laica, in cui sia venuta meno la supremazia della religione su ogni altro fenomeno sociale e culturale, poggia validamente sul “principio di laicità”, dichiarato dalla Corte Costituzione come principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano. <span id="more-12228"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9809" alt="bandiera-croce1" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg" width="300" height="200" /></a>La Corte (1) l’ha definito nei seguenti termini: “Tutti i cittadini hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in forma individuale o associata e di esercitarne il culto anche pubblicamente. Lo Stato garantisce la difesa della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.” Dall’enunciato discendono alcuni corollari: esiste un diritto individuale a esercitare la religione anche in forma collettiva; lo Stato rimane estraneo al fenomeno religioso; lo Stato ha il dovere di garantire le condizioni generali per l’esercizio del culto da parte di tutti. Il principio di laicità trova la sua ragion d’essere nella necessità prioritaria di assicurare a tutti i cittadini i fondamentali diritti di uguaglianza e libertà sanciti negli artt. 2 e 3 della Costituzione. La condizione di uguaglianza in materia di religione si realizza quando lo Stato non introduce leggi che favoriscono o discriminano una o più religioni rispetto ad altre forme di pensiero; la tutela del diritto di libertà è assicurata in due modi: garantendo che l’esercizio del culto non sia turbato o contenuto illegittimamente, e astenendosi dall’intervenire in qualsiasi modo nell’esercizio della religione e del culto. Ma perché lo Stato dovrebbe rimanere estraneo rispetto al fenomeno religioso? La risposta risiede nel fatto che lo Stato moderno non ha più interesse a proteggere attivamente il fenomeno religioso, un tempo ritenuto legittimo e necessario per assicurarsi l’appoggio delle Chiese per scopi politici o per il controllo sociale. Inoltre, ed è questo l’aspetto più importante, si va sempre più affermando la convinzione che il pensiero religioso sia mera espressione del pensiero individuale, nel cui ambito strettamente privato e personale deve rimanere senza assumere dimensioni diverse. La tesi che rivendica la natura privata del fatto religioso e la conseguente estraneità dello Stato rispetto a esso è stata già proposta nello stato liberale e, anche se è rimasta nel corso del novecento in disparte di fronte al dilagare prepotente della dimensione pubblica del Cattolicesimo, non ha perso per questo la sua attualità e la sua forza. Avere una fede e un credo religioso fa parte delle convinzioni personali di ognuno ed è uno degli innumerevoli modi in cui si presenta il pensiero individuale. E’ di per sé evidente che il pensiero fa parte della sfera privata, intoccabile e inviolabile, e non può essere oggetto d’interventi, limitazioni o condizionamenti da parte di nessuno, nemmeno dallo Stato. La generale libertà di pensiero è protetta dalla Costituzione e non importa che essa sia di tipo religioso o meno, essendo assicurata in un piano di parità a tutti i cittadini, cui è riconosciuto il diritto di esprimere le loro convinzioni anche in pubblico senza temere censure. Rientra tra i doveri di uno Stato democratico assicurare le condizioni politiche e sociali che permettono agli individui di poterlo fare. Non avendo lo Stato nessun interesse a che i cittadini professino una fede religiosa, il suo compito si ferma qui, non può e non deve spingersi oltre. Non può annoverare tra i suoi scopi la realizzazione di un “Regno di Dio”, né legarsi a una religione, né farsi strumento temporale, né favorirne o ostacolarne qualcuna, né accogliere organi o esponenti del clero nelle proprie istituzioni. Qualunque commistione fosse realizzata, anche la più blanda, violerebbe proprio il principio di eguaglianza che lo Stato deve assicurare. Se la religiosità individuale è un fatto privato, resta tale anche quando gruppi di fedeli si organizzano insieme per l’esercizio del proprio culto. Le organizzazioni religiose, le Chiese, devono essere considerate anch’esse fenomeni di natura privatistica, ancorché in forma collettiva, ed inquadrate nell’ambito del diritto comune come espressione dell’associazionismo. Per quanto grandi e diffuse, le Chiese non possono trasformarsi in istituzioni pubbliche o avere commistioni con l’ordinamento dello Stato, poiché la loro natura è di associazioni volontarie di cittadini uniti da una comune convinzione. Né tantomeno la loro importanza può giustificare la concessione di vantaggi in qualsiasi forma, perché ciò significherebbe discriminare i cittadini che di tali associazioni non fanno parte. In questo contesto laico e privatistico le sole agevolazioni di cui possono godere sono le stesse di cui si avvantaggia oggi in Italia l’associazionismo no-profit, sempre che ne rispettino le norme quadro e le regole statutarie in materia di assenza di lucro, rappresentatività, democraticità della struttura ed elettività delle cariche. Tornando al sogno iniziale di un’Italia laica, è evidente che nonostante il “principio di laicità” sia stato enunciato sin dal 1989, esso è rimasto nella società italiana ampiamente inattuato. La sua realizzazione passa attraverso l’espansione di un comune sentimento laico che imponga un cambiamento nell’attuale costume istituzionale e politico, oggi ampiamente influenzato dalle gerarchie ecclesiastiche e, soprattutto, spinga a un’ampia revisione dell’intero sistema legislativo con l’obiettivo di una completa “deregulation” del fenomeno religioso.</p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli </strong></p>
<p>(1) Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 1989, in materia di ora di religione. </p>
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		<title>Laicità e Costituzione (parte quarta)</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-quarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 10:14:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Tutela della non credenza e art. 19 Dalla lettura degli articoli della Costituzione che trattano le fondamentali libertà individuali nelle varie forme ed espressioni (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 21) emerge l’assenza di una norma che affermi solennemente la libertà di pensiero e di coscienza, né si trova una menzione dell’ateismo e della non-credenza. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-quarta/">Laicità e Costituzione (parte quarta)</a> proviene da <a href="https://www.civiltalaica.it/cms">Associazione Culturale Civiltà Laica</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tutela della non credenza e art. 19</em></p>
<p>Dalla lettura degli articoli della Costituzione che trattano le fondamentali libertà individuali nelle varie forme ed espressioni (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 21) emerge l’assenza di una norma che affermi solennemente la libertà di pensiero e di coscienza, né si trova una menzione dell’ateismo e della non-credenza.<span id="more-12175"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9809" alt="bandiera-croce1" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg" width="300" height="200" /></a> Al contrario, la religione e ciò che la concerne (accordi con lo Stato, tutela, non discriminazione, ecc.) è ampiamente trattata negli artt. 3 e 19 che riguardano il diritto dell’individuo a praticare il proprio credo e negli artt. 7, 8, e 20 che si riferiscono alle religioni in quanto organizzazioni.<br />Con un simile diverso trattamento la nostra Costituzione ha voluto esprimere un giudizio di maggior importanza e valore del pensiero religioso nei confronti di quello non religioso, assegnando, al primo, ampio valore filosofico e sociale e lasciando a quello non religioso un mero interesse residuale, non ritenendolo meritevole nemmeno della generica tutela della libertà di pensiero (che abbiamo visto non è esplicitamente tutelata). Un quadro di norme in cui il pensiero non religioso non è protetto comporta una grave discriminazione nei confronti di coloro che credenti non sono e non si riconoscono in alcuna religione, oltre a contraddire il principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall’art. 3 della stessa Costituzione.<br />In questa cornice legislativa discriminatoria è naturale che negli anni successivi all’approvazione della Costituzione ci s’interrogasse sul diritto del pensiero non religioso ad essere tutelato nella sua espressione individuale e associativa e in che modo. Rientra solo nella generale libertà di pensiero o può trovare la stessa tutela dei fenomeni religiosi la cui libera espressione è prevista dall’art. 19 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa? Questo interrogativo aprì una disputa giuridica e il riconoscimento della tutela del pensiero non-credente impegnò i decenni successivi alla nascita della nostra Costituzione.<br />Da una parte si sosteneva che, in assenza di specifiche previsioni, l’art. 19 sulla libertà religiosa estendesse la sua tutela anche al pensiero agnostico ed ateo; tesi che trovava accesi avversari in coloro che sostenevano, appoggiandosi anche alla lettera dell’art. 19, che la tutela riguardasse solo la religione e non si applicasse anche al pensiero non religioso. Da parte di costoro si affermava inoltre che tutta la Costituzione riconosceva uno status privilegiato al pensiero religioso e non tutelava quello non religioso, da ritenersi irrilevante dal punto di vista giuridico o, addirittura, illecito nel caso si fosse proposto nella forma di ateismo attivo. Negli anni successivi l’inclusione della non credenza nella tutela dell’art. 19 e la sua equiparazione alla religione prese man mano forza grazie anche a nuove interpretazioni giuridiche della nostra Costituzione. Comunque il dibattito si protrasse a lungo, tra tentennamenti e ripensamenti, e si dovette giungere al 1979, con la sentenza n. 117, per vedere affermato chiaramente dalla Corte Costituzionale che la Costituzione tutela anche la libertà di coscienza dei non credenti e lo fa proprio con lo stesso art. 19 che si riferisce alla libertà religiosa, da ritenere comprensiva della corrispondente libertà negativa di non credere. <br />Da quel momento l’ateismo ha trovato una sua tutela che è potuto essere richiamata nelle successive sentenze dei giudici ordinari. <br />Questa interpretazione si è rafforzata nel tempo anche in conseguenza della forza vincolante che hanno avuto per lo Stato Italiano le Carte sovranazionali, come la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo” del Consiglio d’Europa e la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, nei cui testi si trova chiaramente espresso il principio della libertà di pensiero e di coscienza.<br />La vicenda dell’art. 19, conferma che i principi fondamentali, ancorché ovvi, come quello della libertà di pensiero/coscienza, di cui la libertà di non credere è una espressione, è opportuno che siano sempre esplicitamente e chiaramente affermati, in modo da sottrarli alle tentazioni interpretative che, non sempre in buona fede, possono sorgere ed affermarsi nelle diverse realtà politiche e sociali. <br />E’ motivo di compiacimento costatare come il pensiero giuridico abbia infine realizzato certe conquiste, anche se per arrivare a riconoscere piena dignità alla libertà di pensiero dei “non credenti” è stato necessario attendere oltre un trentennio, nel corso del quale le interpretazioni che volevano mantenere la supremazia, o addirittura la esclusiva tutela giuridica del pensiero religioso, si sono presentate in modo sempre energico, articolato e, per lungo tempo, vincente. <br />Nonostante oggi non esistano più dubbi o ostacoli in merito alla parificazione giuridica tra credenza e non credenza, dobbiamo prendere atto in modo scarsamente confortante che tale riconoscimento è avvenuto attraverso l’equiparazione del pensiero ateo e agnostico al pensiero religioso, mantenendo l’impressione che la religiosità sia superiore agli altri tipi di pensiero. </p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli</strong></p>
<p>(1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 2 ottobre 1979 “Illegittimità costituzionale del giuramento davanti a Dio”.</p>
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		<title>Laicità e Costituzione (parte terza)</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-terza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 12:55:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Se la nostra Costituzione assicura un’ampia tutela alla religione e al suo esercizio – ben sei articoli vi sono dedicati – non contiene alcuna norma che enunci solennemente la libertà di pensiero e di coscienza, uno dei cardini cui si ancorano i diritti fondamentali dell’uomo. Ciò induce a qualche riflessione.La protezione del pensiero e della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Se la nostra Costituzione assicura un’ampia tutela alla religione e al suo esercizio – ben sei articoli vi sono dedicati – non contiene alcuna norma che enunci solennemente la libertà di pensiero e di coscienza, uno dei cardini cui si ancorano i diritti fondamentali dell’uomo. <span id="more-12134"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/democrazia-italia_530X0_90.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-11441" alt="democrazia-italia_530X0_90" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/democrazia-italia_530X0_90-300x198.jpg" width="300" height="198" srcset="https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/democrazia-italia_530X0_90-300x198.jpg 300w, https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/democrazia-italia_530X0_90.jpg 530w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />Ciò induce a qualche riflessione.<br />La protezione del pensiero e della coscienza individuale è chiaramente sancita dall’art. 9 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo” del Consiglio d’Europa : “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente” e, con formule sostanzialmente analoghe, dall’art. 18 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (Onu), e dall’art. 10 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE).<br />L’assenza di un’analoga statuizione nella bozza della nostra Costituzione fu rilevata, durante i lavori di redazione della Carta costituzionale, da alcuni Padri Costituenti, e l’On. Labriola ne propose l’inserimento sotto forma di emendamento all’art. 8 che enunciava che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge”. La proposta di modifica consisteva nell’integrare il testo originale con la formula “Sono pienamente libere le opinioni e le organizzazioni dirette a dichiarare il pensiero laico od estraneo a credenze religiose” che non corrisponde all’esplicito e solenne riconoscimento della libertà di pensiero e coscienza, ma ne costituisce comunque una importante manifestazione. Ma la proposta non fu approvata, con la giustificazione che la libertà di pensiero, qualunque pensiero compreso quello non religioso, fosse già adeguatamente tutelato dagli articoli 18 (libertà di associazione) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero), ma soprattutto in quanto già rientrante nello spirito complessivo &#8211; quindi non scritto &#8211; della Costituzione.<br />L’idea che la libertà di pensiero/coscienza &#8211; nella quale è ricompresa quella di non professare alcuna religione &#8211; fosse implicita nello spirito della Costituzione e non avesse bisogno di essere espressa, fu condivisa ottimisticamente o forse ingenuamente in quella sede anche dalle forze formalmente laiche con la conseguenza che questa libertà fondamentale dell’individuo, forse la prima e più importante, non è citata nella nostra Costituzione – e i giuristi dovettero recuperarla in via interpretativa nel corso degli anni successivi – poiché si ritenne che “tutto lo spirito della Costituzione afferma il principio della libertà assoluta di pensiero e della manifestazione e diffusione delle idee ….indipendenti …..da quelle religiose” (intervento dell’on. Laconi a commento dell’emendamento Labriola citato). <br />Nonostante tali alte parole, per ottenere chiaramente il riconoscimento del diritto di pensiero/coscienza si dovette attendere il 1991 e una pronuncia della Corte Costituzionale, riguardante un caso di obiezione di coscienza, che prendesse atto che “la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.” (1) <br />La successiva elaborazione di nuove norme sovranazionali, come la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo” del Consiglio d’Europa del 1950, e la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” di Nizza del 2000 (poi riconfermata a Lisbona nel 2007), sono venute a colmare il vuoto normativo della nostra Costituzione e risolto integralmente il problema di questa omissione poiché il contenuto dei Trattati internazionali ha valore costituzionale ed è entrato quindi a far parte del nostro ordinamento, sanando così l’assenza dell’esplicito riconoscimento della libertà di coscienza.<br />Resta comunque aperto l’interrogativo storico del perché le Carte sovranazionali abbiano sentito la necessità di affermare esplicitamente l’esistenza di una libertà di “pensiero, coscienza e religione” mentre la nostra Costituzione ha ritenuto, a differenza di tali autorevolissimi documenti alcuni dei quali pressoché coevi, di poterne fare a meno.<br />Si ha l’impressione che nella nostra Costituzione qualche principio sia rimasto nella punta della penna. Troppe parole vi si trovano a tutela e a favore della religione, ma non una sola riga è riservata ad enunciare solennemente la libertà di pensiero dell’individuo (ivi incluso il diritto di non credere), la cui unica menzione indiretta la si trova all’art. 21 che tutela la libertà di espressione del pensiero, con parole od altri mezzi.<br />Anche la vicenda della tutela della libertà di pensiero/coscienza contribuisce a confermare l’impressione che la più gran parte dei nostri padri costituenti siano stati, per motivi diversi, benevolmente orientati verso la Chiesa cattolica tanto da scrivere una Costituzione in cui non è difficile ravvisare spiccate caratteristiche confessionali.</p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli</strong></p>
<p>(1) – Sentenza Corte Costituzionale n. 467/1991</p>
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		<title>Parole al vento</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/parole-al-vento/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:46:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Costituzione Italiana Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non pu&#242; essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si pu&#242; procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell&#8217;autorit&#224; giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><strong><a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm" target="_blank">Costituzione Italiana Art. 21 </a></strong></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/"><br />
</a></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/"><strong><u>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione</u></strong>. </a></em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><u><strong><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/">La stampa non pu&ograve; essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</a></strong></u></em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/">Si pu&ograve; procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell&#8217;autorit&agrave; giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l&#8217;indicazione dei responsabili.</a></em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/">In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell&#8217;autorit&agrave; giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu&ograve; essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all&#8217;autorit&agrave; giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s&#8217;intende revocato e privo di ogni effetto. </a></em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/">La legge pu&ograve; stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</a></em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><em><a href="javascript:void(0);/*1184744416203*/">Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni</a>.</em></p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">
</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Non c&#8217;&egrave; alcun dubbio, la Costituzione Italiana &egrave; una gran bella costituzione.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Peccato che poi, nei fatti venga puntualmente disattesa. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">&Egrave; forse difficile capire il significato della frase &ldquo;la stampa non pu&ograve; essere soggetta ad autorizzazioni o censure&rdquo;? Personalmente ritengo di no&#8230; ma allora mi spiegate come pu&ograve; ancora sussistere nel Codice Penale del nostro paese il reato di &ldquo;<a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm#663" target="_blank">stampa clandestina</a>&rdquo;? </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Se non c&#8217;&egrave; bisogno di autorizzazioni non possono esistere stampe clandestine&#8230; mi pare ovvio no? Invece esistono, in quanto per iniziare a pubblicare in forma anche totalmente amatoriale (come facciamo noi) una rivista periodica ci sono molti cavilli legislativi a cui bisogna ottemperare: primo fra tutti e il pi&ugrave; difficile da superare &egrave; l&#8217;individuazione del <a href="http://www.interlex.it/testi/l48_47.htm" target="_blank">Direttore Responsabile</a>. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Questa persona deve essere un giornalista iscritto all&#8217;albo dei giornalisti&#8230; cosa vuol dire? Vuol dire che anche chi decide di fare 100 copie di un giornalino dell&#8217;associazione da spedire ai soci deve trovare un giornalista professionista che presti il suo nome per il ruolo di Direttore Responsabile&#8230; cosa per cui i professionisti si fanno pagare profumatamente.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">In alternativa, per giornali monotematici che si occupino di argomenti specifici (su cosa questo voglia dire sarebbe da discutere a lungo) &egrave; possibile iscrivere agli albi speciali dell&#8217;Ordine dei Giornalisti una persona della redazione&#8230; cosa che per&ograve; costa all&#8217;incirca 1000 euro l&#8217;anno&#8230; e di certo chi non ha risorse si trova la strada molto in salita.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Tutte queste difficolt&agrave; la nostra associazione ha dovuto superare prima di iniziare la pubblicazione della sua rivista, ed &egrave; per questo <a href="http://www.civiltalaica.it/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=503&amp;Itemid=115" target="_blank">che ne siamo particolarmente orgogliosi</a>; tuttavia, mi chiedo come mai in 60 anni di &ldquo;repubblica&rdquo; &ldquo;&rdquo;democratica&rdquo;&rdquo; nessuno ha mai notato la palese incostituzionalit&agrave; di questa legge sulla stampa che con pochissime variazioni e nonostante gli enormi cambiamenti di tecnologia (oggi chiunque pu&ograve; stamparsi il suo giornalino) &egrave; rimasta in vigore, con pochissime variazioni, dal 1948 (una delle leggi pi&ugrave; obsolete dell&#8217;intero impianto legislativo). Nonostante il credo liberista e liberalizzante si diffonda in quasi tutte le nostre forze politiche nessuno ha mai notato quanto sia illiberale l&#8217;esistenza di questa legge.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Ma c&#8217;&egrave; di peggio.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Come molti di voi che ci seguono sanno, la nostra associazione cura una trasmissione radio chiamata &ldquo;<a href="http://www.civiltalaica.it/web/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=45" target="_blank">la befana non esiste</a>&rdquo; grazie all&#8217;ospitalit&agrave; di <a href="http://www.radiogalileo.it" target="_blank">radio Galileo</a>. Visto il buon successo della trasmissione che ci ha fatto conoscere a molte persone, in una riunione del <a href="http://www.dirittipaceambiente.org/" target="_blank">Laboratorio Diritti Pace Ambiente</a>&nbsp; (struttura interassociativa del comune di Terni di cui Civilt&agrave; Laica fa parte) ho proposto che per aumentare la comunicativit&agrave; della struttura ci dotassimo di una radio propria in cui ogni associazione poteva avere uno spazio settimanale.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Sapevo gi&agrave; che non &egrave; pi&ugrave; il (bel) tempo delle radio libere, quando una persona poteva iniziare le trasmissioni dal bagno di casa propria&#8230; per&ograve; pensavo che le difficolt&agrave; fossero limitate in quei (circa) diecimila euro annui che costa l&#8217;autorizzazione per l&#8217;inizio delle trasmissioni&#8230; invece la sorpresa pi&ugrave; amara doveva ancora arrivare.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Quello che &egrave; incredibile &egrave; che nel nostro &ldquo;democratico&rdquo; paese non ci sono pi&ugrave; frequenze libere per le trasmissioni radiofoniche.. com&#8217;&egrave; possibile se ci sono interi campi di Mhz su cui si sente solo statica? A quanto sembra (il condizionale &egrave; d&#8217;obbligo), nel nostro &ldquo;democratico&rdquo; paese le frequenze sono state tutte acquistate da qualcuno e per iniziare una trasmissione radiofonica bisogna comprare la frequenza a prezzo di mercato&#8230; il che vale a dire che per un bacino di utenza di centomila abitanti circa il costo della frequenza &egrave; di circa un milione (1.000.000) di Euro.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Sottolineando che le cifre riportate sono attendibili solo per avere un idea della situazione e possono variare moltissimo da citt&agrave; a citt&agrave; (e sinceramente non so se in qualche parte d&#8217;Italia vi siano frequenze &ldquo;libere&rdquo; senza incorrere alla vessazione di chi approfitt&ograve; della confusione generata dalla legge Mamm&igrave; negli anni 80 per garantirsi un futuro roseo e redditizio comprando a man bassa frequenze a prezzi stracciati), quello che mi preme sottolineare e su cui stimolare la riflessione &egrave;: pu&ograve; un paese che ha la pretesa di definirsi democratico disattendere in continuazione i principi costituzionali su cui si basa? Come possono i ragazzi (i &ldquo;giovani&rdquo; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ecce_Bombo" target="_blank">eccebombiana</a> memoria) sentirsi stimolati ad associarsi, ad avere iniziative, idee, a produrre materiale culturale se lo stesso stato che dovrebbe incentivarli si preoccupa solo di mettere i bastoni fra le ruote con burocrazie kafkiane che fanno si che gli unici che possono muoversi sono coloro che hanno milioni di euro alle spalle?</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">Invece di far convegni e pubblicit&agrave; progresso i nostri politici dovrebbero pensare a rimuovere gli ostacoli all&#8217;applicazione dei diritti costituzionali&#8230; e forse in Italia la cultura non andrebbe cos&igrave; a rotoli.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;">
</p>
<p align="right" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;"><strong>Alessandro Chiometti</strong></p>
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		<title>Le notizie che mancano: la tortura di Giovanni Nuvoli</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 09:14:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>C&#8217;&#232; da capirli questi poveri telegiornalisti della RAI, di La7 e di Mediaset&#8230; hanno cos&#236; tante notizie da mandare in onda di questo periodo che qualcosa pu&#242; sfuggire. Innanzitutto c&#8217;&#232; il servizio riciclato incessantemente da vent&#8217;anni sulla pericolosit&#224; dell&#8217;esposizione al sole senza la crema solare con fattore di protezione 188, poi l&#8217;invasione di meduse sulle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">C&#8217;&egrave; da capirli questi poveri telegiornalisti della RAI, di La7 e di Mediaset&#8230; hanno cos&igrave; tante notizie da mandare in onda di questo periodo che qualcosa pu&ograve; sfuggire. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Innanzitutto c&#8217;&egrave; il servizio riciclato incessantemente da vent&#8217;anni sulla pericolosit&agrave; dell&#8217;esposizione al sole senza la crema solare con fattore di protezione 188, poi l&#8217;invasione di meduse sulle coste spagnole, poi la pesca del calamaro gigante, poi le raccomandazioni sull&#8217;uso dell&#8217;aria condizionata, poi i servizi sulle piogge torrenziali in Guatemala, poi le sfilate di moda di Armani, Valentino e compagnia bella (bella si fa per dire), poi le immancabili dichiarazioni di Corona, poi l&#8217;allarme per un dentifricio contraffatto che potrebbe causare lieve indigestione solo se ne vengono ingurgitati venti tubetti (compresa la plastica dei tubetti, si intende)&#8230; come si fa a trovare spazio per aggiornare il pubblico italiano sulla situazione di Giovanni Nuvoli?</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Dovrebbero chiederlo a MTV come si fa, visto che ieri sera (13 Luglio) &egrave; stato l&#8217;unico TG a mandare in onda la notizia che a Giovanni Nuvoli &egrave; stato impedito grazie alla forza armata (pubblica) di porre fine alle sue sofferenze. Quando sembrava tutto predisposto per il distacco del respiratore che lo tiene in vita, la procura delle Repubblica (PUR DICHIARANDOSI NON COMPETENTE IN MATERIA), invia i carabinieri (con i pennacchi e con le armi?) a verificare (o ad intimorire?) le azioni del medico Tommaso Ciacca che si era dichiarato disponibile a staccare il respiratore. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Di fronte a tutto ci&ograve; Giovanni Nuvoli ha ripreso lo sciopero della fame e della sete. Unico metodo per smettere di soffrire che (forse) i bigotti nostrani non possono controllare. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">&Egrave; evidente che le TV maggiori stanno rispettando il diktat impostogli dopo il clamore suscitato dal caso Welby e oramai evitano accuratamente anche solo di accennare a casi analoghi;&nbsp;la scottatura dovuta alle numerose figuracce fatte in quell&#8217;occasione (culminate con la negazione della chiesa per i funerali, dopo che poco tempo prima gli alti porporati avevano aperto le porte delle cattedrali per un dittatore sanguinario come Pinochet) brucia ancora; quindi in totale assenza di argomenti di fronte a chi vuole che sia rispettato <a target="_blank" href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">l&#8217;art. 32 della costituzione italiana</a>, il partito clericale trasversale che &egrave; sempre al potere nel nostro paese sta facendo muro. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Hanno torto marcio sulla questione? Bene, la questione non esiste. Non esiste Giovanni Nuvoli e non esistono centinaia di altri casi simili, non &egrave; vero che in Italia c&#8217;&egrave; un buco di legislatura e mi raccomando che magari si rispolverino i complotti sulla morte di lady D. facendo cadere le braccia (e altro&#8230;) ai telespettatori ma non si parli pi&ugrave; nei nostri media di eutanasia o del diritto di morire senza soffrire.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Nel frattempo la burocrazia e l&#8217;ottusit&agrave; del nostro paese continuano a permettere di torturare Giovanni Nuvoli, ed per assicurarsi che il dolore patito da un uomo che pesa 35kg (in fronte al suo metro e ottantaquattro di altezza) non abbia fine, hanno imposto anche delle guardie armate nella sua abitazione (l&#8217;avranno mica scambiato per Provenzano?).</p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;"><a target="_blank" href="http://www.lucacoscioni.it/dossier_sulla_situazione_clinica_di_giovanni_nuvoli_3">La situazione &egrave; riportata con estrema cura sul sito dell&#8217;Associazione Luca Coscioni</a>, che ringraziamo una volta di pi&ugrave; di esistere e di raccontarci quello che gli altri hanno paura di farci sapere. Ovvero che nel nostro &ldquo;democratico&rdquo; paese non siamo liberi di disporre della nostra vita. </p>
<p align="justify" style="margin-bottom: 0cm;">Oltre a segnalare come la censura questa volta abbia colpito anche Internet (i siti di &ldquo;informazione&rdquo; pi&ugrave; visitati come <a href="http://www.repubblica.it/"><font color="#810081">www.repubblica.it</font></a> o <a href="http://www.corriere.it/">www.corriere.it</a> non hanno detto una parola sull&#8217;argomento, complimenti vivissimi), non possiamo far altro&#8230; se non testimoniare, scrivere ai giornali, ai nostri dipendenti che siedono in parlamento, reclamare i nostri diritti&#8230; quello che facciamo sempre insomma. Con buona pace dei bigotti nostrani.</p>
<p align="right" style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Alessandro Chiometti</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.civiltalaica.it/cms/le-notizie-che-mancano-la-tortura-di-giovanni-nuvoli/">Le notizie che mancano: la tortura di Giovanni Nuvoli</a> proviene da <a href="https://www.civiltalaica.it/cms">Associazione Culturale Civiltà Laica</a>.</p>
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