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	<title>costituzione Archivi - Associazione Culturale Civiltà Laica</title>
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	<description>Per un movimento culturale volto a difendere la Laicità dello Stato.</description>
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		<title>Laicità e Costituzione (parte quinta)</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-quinta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 18:37:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Credenza e non credenza La nostra Costituzione non tutela esplicitamente il pensiero di chi non crede in alcuna religione, mentre contiene molte norme a garanzia del pensiero religioso e dei culti. L’estensione delle garanzie costituzionali anche ai non credenti è stata riconosciuta solo nel 1979 dalla Corte Costituzionale (1) con una sentenza che ha dichiarato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Credenza e non credenza</em></p>
<p>La nostra Costituzione non tutela esplicitamente il pensiero di chi non crede in alcuna religione, mentre contiene molte norme a garanzia del pensiero religioso e dei culti.<span id="more-12195"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9809" alt="bandiera-croce1" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg" width="300" height="200" /></a> L’estensione delle garanzie costituzionali anche ai non credenti è stata riconosciuta solo nel 1979 dalla Corte Costituzionale (1) con una sentenza che ha dichiarato che l’art. 19 della Costituzione (2), che si riferisce al diritto di professare una religione, comprende anche il diritto opposto di non professarne nessuna. <br /> Non si può che essere soddisfatti del risultato anche se il processo interpretativo con cui si giunti all’equiparazione presenta delle ambiguità. In primo luogo, perché l’estensione appare una forzatura alla luce del testo dell’art. 19 che indica in modo netto che la garanzia si riferisce solo alla religione e in secondo luogo perché è discutibile ritenere che la religione e la non credenza appartengano allo stesso genere tutelato dall’art. 19. <br />Equiparare i due fenomeni avalla l’interpretazione che il credere e il non credere siano due modi diversi di porsi di fronte al soprannaturale: l’uno che ne ammette l’esistenza e crede che sia abitato da entità incorporee, l’altro invece che, seppur con una gamma variegata di posizioni, non lo accetta ma comunque si interroga di fronte all’ipotesi religiosa di un mondo trascendente. Si tratterebbe dello stesso modo di porsi di fronte al problema cui si darebbero risposte opposte. Quindi una posizione filosofica diversa, ma sullo stesso piano.<br />Non sembra questo il modo giusto di porre la questione perché il credere e il non credere appartengono quasi sempre ad ambiti diversi. Per rendersene conto basta pensare alle forme di non credenza che non affermano nulla e non sostengono l’inesistenza di Dio in termini formali, ma si limitano a constatarne l’assenza dal mondo reale o la sua altissima improbabilità dal punto di vista delle scienze fisiche. Oppure alle diffuse forme di non credenza caratterizzate da indifferenza e totale estraneità verso il fenomeno religioso. <br />La comune radice delle opposte posizioni è stata alimentata e sostenuta da quanti hanno interesse ad affermare, nel dualismo affermazione/negazione, la priorità del pensiero religioso su quello non religioso e il conseguente maggior pregio di chi crede rispetto a chi non crede, a cui anche linguisticamente mancherebbe qualcosa. <br />La convinzione della superiorità morale e filosofica della religione rispetto ad altre forme del pensiero umano, trova una curiosa conferma anche nel campo dei diritti umani, le cui solenni dichiarazioni utilizzano una formula in cui la libertà di pensiero e di coscienza è affiancata alla libertà di religione (3). Un testo siffatto induce a pensare che la triplice elencazione indichi diverse categorie di diritti, mentre in realtà le libertà di pensiero e coscienza si identificano tra di loro e la libertà religiosa è un sottoinsieme della più ampia categoria di libertà di pensiero. La separata citazione alimenta l’equivoco che la libertà religiosa abbia uno status distinto e paritetico rispetto alla libertà di pensiero/coscienza e superiore ad altre libertà individuali non esplicitamente menzionate. Se pare corretta l’ipotesi che spiega la distinta triplice menzione con la necessità di dare maggior forza alla condanna delle persecuzioni religiose nei secoli scorsi presenti in Europa, un maggior rigore semantico da parte degli estensori delle Carte sovranazionali avrebbe evitato il perpetuarsi di confusioni filosofiche alla base di nuove dispute e divisioni.<br />Senza dire che è anche il diffuso preconcetto che colloca la religione su un piano superiore a ogni altra manifestazione del pensiero umano che ha autorizzato le Chiese ad avanzare il diritto-pretesa di un trattamento privilegiato rispetto ad altre grandi organizzazioni umane.</p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli</strong></p>
<p>(1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 2 ottobre 1979, “Illegittimità costituzionale del giuramento davanti a Dio”.<br />(2) Il testo dell’art. 19 della Costituzione è il seguente “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari alla buon costume.”<br />(3) Il riferimento è alla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” Onu, alla “Convenzione per la difesa dei diritti dell’uomo” del Consiglio d’Europa e alla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che usano costantemente la formula “libertà di pensiero, coscienza e religione”.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Laicità e Costituzione (parte seconda)</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/laicita-e-costituzione-parte-seconda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:31:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’Assemblea Costituente che, all’alba della nostra Repubblica, fu chiamata a scrivere la Costituzione elaborò un testo Costituzionale in cui sono presenti numerose norme a tutela del pensiero religioso e delle Chiese, in ciò differenziandosi dalle grandi Carte sovranazionali in cui sono solennemente sanciti i diritti dell’uomo, nelle quali, per quanto riguarda la religione, ci si [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assemblea Costituente che, all’alba della nostra Repubblica, fu chiamata a scrivere la Costituzione elaborò un testo Costituzionale in cui sono presenti numerose norme a tutela del pensiero religioso e delle Chiese, in ciò differenziandosi dalle grandi Carte sovranazionali in cui sono solennemente sanciti i diritti dell’uomo, nelle quali, per quanto riguarda la religione, ci si limita a dichiarare l’uguaglianza tra tutti gli uomini e la loro libertà di pensiero, coscienza e religione. <span id="more-12116"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-9809" alt="bandiera-croce1" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2011/07/bandiera-croce1.jpg" width="300" height="200" /></a><br />Non è azzardato affermare che il sistema costituzionale italiano, influenzato dal diverso peso delle forze politiche in seno alla Costituente, appare sbilanciato in senso confessionale, tali e tante sono le norme di tutela della religione e al Cattolicesimo rispetto alle altre manifestazioni del pensiero umano. <br />Tra gli articoli della Costituzione dedicati alla religione che più di altri hanno fatto discutere si trova anzitutto l’art 7, che tratta dei rapporti con la Santa Sede e degli accordi intercorsi tra lo Stato e la Chiesa cattolica, meglio conosciuti come Patti Lateranensi. Con tale nome si definiscono i documenti sottoscritti l’11 febbraio del 1929 nel palazzo di San Giovanni in Laterano dai rappresentanti del Regno d’Italia e della Santa Sede, comprendenti due distinti atti: il Trattato che riconosceva l&#8217;indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose tra la Chiesa e lo Stato Italiano. Tali accordi, essendo liberamente intervenuti tra organismi sovrani, divennero immediatamente e pienamente validi di per sé senza che fosse necessario accoglierli o citarli in altri corpi normativi, magari di livello superiore. <br />Nonostante avessero già pieno valore, furono inseriti, dopo quasi vent’anni dalla loro creazione, nella Costituzione Repubblicana, precisamente nell’art. 7 che recita così: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” <br />La prima evidente anomalia è stata rilevata nel primo comma dell’articolo, dove si afferma la sovranità indipendente dello Stato e della Chiesa. A ben guardare si tratta di una formula senza senso perché sarebbe come scrivere nella Costituzione che, ad esempio, “Italia e Usa sono indipendenti e sovrani”. Per il fatto stesso di scrivere la propria Costituzione uno Stato si costituisce sovrano da sé senza riconoscimenti reciproci con altri Stati, del tutto ininfluenti per far nascere la propria sovranità. In altre parole la sovranità nazionale nasce senza la necessità del riconoscimento di un&#8217;altra entità di pari livello statale. La formulazione dell’art. 7 implica invece che lo Stato Italiano, nella sua stessa Costituzione, viene riconosciuto come sovrano da uno Stato estero, che tra l’altro non è nemmeno vincolato a sua volta dal documento, la Costituzione che vale solo per lo Stato Italiano e non per la Santa Sede.<br />Un’altra possibile interpretazione del primo comma potrebbe essere che la sovranità è esercitata da parte di ambedue le entità (Stato e Chiesa) contemporaneamente sullo stesso territorio. Se è così, i problemi si moltiplicano perché si ammette l’esistenza di un altro Stato sul proprio territorio che però opera in un altro ordine. Ma che cosa si intende per ordine? Quello delle coscienze individuali? Ma questo significa che lo Stato autorizza un altro potere sovrano, sul suo stesso territorio, a fornire ai suoi cittadini servizi (spirituali) che nella Costituzione non sono riconosciuti né previsti. <br />Un’altra anomalia dell’art. 7 riguarda il secondo comma che cita i Patti Lateranensi e fissa dei limiti alla loro modifica. L’inserimento del Concordato in Costituzione ha reso un Trattato internazionale, quello che riconosce la Città del Vaticano, come previsione costituzionale di uno Stato sovrano e lo ha reso non modificabile se non per volontà concorde delle due parti. La formula “Le modificazioni dei Patti [devono essere] accettate dalle due parti” significa che lo Stato Italiano non può decidere alcuna modifica senza che il Vaticano sia d’accordo, né, nel caso sopravvenissero condizioni tali da rendere gravoso o superato l’impegno assunto, lo Stato potrebbe liberarsene con una denuncia unilaterale, come è normalmente consentito nel diritto internazionale. E’ evidente che ciò comporta un’assurda auto-limitazione della sovranità nazionale laddove impedisce allo Stato Italiano di interrompere gli effetti di un accordo, realizzando così un matrimonio indissolubile con una controparte estera. Lo scioglimento del vincolo appare in via teorica possibile, anche se arduo poiché richiederebbe la preliminare modifica dello stesso art. 7 con le complesse modalità previste dall’art. 138 cost.<br />Queste anomalie non possono essere sfuggite ai giuristi della Costituente che evidentemente ritennero che l’interesse della parte politica di appartenenza fosse più importante dei principi giuridici, per cui l’esistenza dell’art. 7 si può spiegare come il frutto di compromessi politici, anche se ci si sarebbe aspettato che in quella sede, fucina di alti principi, di compromessi non ce ne fossero stati. La situazione di ambiguità e disagio dell’art. 7 emerse già negli anni immediatamente successivi al varo del testo costituzionale, tanto da indurre Benedetto Croce, membro dell’Assemblea, a dichiarare che l’inserimento del Concordato fu “uno stridente errore logico ed uno scandalo giuridico”.<br />La presenza dell’art. 7 appare ancora più incongruente non appena si prende atto che è presente in Costituzione un art. 3 che sancisce solennemente il “Principio di eguaglianza” in questi termini “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza , di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.” La norma assicura quindi a tutti i cittadini tutela e rispetto ed è sufficiente a proteggere le più diverse opinioni di fede e ogni organizzazione religiosa, rendendo superflua ogni altra norma che riservi maggior protezione a particolari categorie di cittadini.<br />Il principio di eguaglianza costituzionale esclude anzi che possano esistere cittadini maggiormente tutelati rispetto alla tutela generale assicurata dall’art.3, perché ciò significherebbe discriminare e svantaggiare le categorie non privilegiate. Quindi se interpretiamo il “Principio di uguaglianza” dell’art 3 in modo assoluto, come dobbiamo, ne discende che il recepimento del Concordato in Costituzione è un atto inutile e improprio, così come inopportune si rivelano tutte le altre norme dettate a tutela del fenomeno religioso contenute negli artt. 8, 19 e 20. <br />In ordine ai Patti Lateranensi qualcuno ha anche eccepito che sarebbero dovuti decadere con il venir meno del regime fascista, tanto più che l’intento della Costituzione repubblicana fu anche quello di segnare una netta discontinuità con il precedente regime. Ma così non fu e l’inserimento in Costituzione degli accordi del 1929 ha avuto anche l’effetto di scongiurarne per il futuro la decadenza a motivo della loro commistione con il regime del ventennio. <br />Né, per giustificare l’inserimento dei Patti in Costituzione, pare sufficiente la preoccupazione politica, all’epoca molto viva ed ampiamente evocata da parte cattolica, di attuare una sorta di pacificazione nazionale di tipo religioso, a sanatoria della situazione conflittuale nata all’epoca del processo di unificazione nazionale. La preoccupazione appare eccessiva e pretestuosa perché la questione poteva già ritenersi risolta con la stipula dei Patti del 1929 che concluse, anche formalmente, la “questione romana” e sanò, a suon di milioni, l’offesa portata al Santo Padre con le cannonate di Porta Pia. <br />La stessa volontà pacificatoria non fu estranea all’inserimento in Costituzione di una serie di altre norme, che insieme all’art. 7, completarono uno status privilegiato per la religione in generale e per la Chiesa cattolica in particolare. Questo favor religionis della Costituzione fu la premessa giuridica per ottenere una lunga serie di discutibili vantaggi dallo Stato italiano a cui carico furono nel tempo create pesanti servitù economiche, ancora oggi gravanti sull’intera comunità dei cittadini, comprendente anche i diversamente credenti e i non credenti.</p>
<p><strong>Dagoberto Frattaroli</strong></p>
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		<title>Quando vincono le fionde</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/quando-vincono-le-fionde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 20:41:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La sfida di Bologna era palesemente impari. Da una parte la triade dei partiti Pd-Pdl-Lega supportati apertamente e attivamente da una cosa che si chiama Chiesa Cattolica Apostolica Romana che dicono abbia una qualche influenza in questo paese, dall&#8217;altra un gruppo di ragazzi appoggiati da ciò che rimane della sinistra radicale, da pezzi del sindacato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La sfida di Bologna era palesemente impari.</p>
<p>Da una parte la triade dei partiti Pd-Pdl-Lega supportati apertamente e attivamente da una cosa che si chiama Chiesa Cattolica Apostolica Romana che dicono abbia una qualche influenza in questo paese, <span id="more-11493"></span>dall&#8217;altra un gruppo di ragazzi appoggiati da ciò che rimane della sinistra radicale, da pezzi del sindacato e dal Movimento cinque stelle (che pure in queste elezioni amministrative è stato drasticamente ridimensionato dimostrando che non ha saputo sfruttare l&#8217;exploit delle politiche).</p>
<p>Fionde contro carri armati, così i Wu Ming avevano definito la sfida di Bologna.<a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/Fionda03.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-11494" alt="Fionda03" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/Fionda03.jpg" width="300" height="300" srcset="https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/Fionda03.jpg 300w, https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2013/05/Fionda03-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Il risultato del referendum bolognese è netto e incontrovertibile nonostante i clericalisti cerchino già di sfruttare l&#8217;astensione per ridimensionarlo; il 60% dei bolognesi che hanno votato hanno detto no all&#8217;uso di soldi pubblici per il finanziamento delle scuole private.</p>
<p>Il risultato, dato il fronte compatto Pd-Pdl-Chiesa Cattolica che è in pratica lo stesso schema attualmente al governo del nostro paese, ha ovviamente anche una valenza nazionale. Vuol dire che le ridicole argomentazioni dei clericalisti alla Umberto Folena sul beneficio della scuola privata che in realtà farebbe risparmiare soldi allo stato sono state respinte al mittente, mentre sono state recepite le argomentazioni dei seri costituzionalisti come Stefano Rodotà che ha appoggiato il comitato referendario “Articolo 33”.</p>
<p>Del resto come ripetevano i sostenitori di questo, se la battaglia di Bologna era “ideologica” vuol dire che era “ideologica” la costituzione che all&#8217;articolo 33, per l&#8217;appunto recita: “<i>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato</i>”.</p>
<p>Se il Pd, che molti continuano a considerare nonostante tutto l&#8217;unica sinistra possibile di questo paese, ora vuole aprire gli occhi di fronte alle evidenze costituzionali e alla volontà della maggioranza dei cittadini che hanno espresso un parere si farebbe un grosso piacere.</p>
<p>Se invece vuole continuare a inseguire le porpore oltreteverine e continuare a dare giustificazioni ridicole come quelle del suo massimo esponente bolognese che ha già detto che non terrà conto dell&#8217;esito di questo referendum, continui pure a farsi del male da solo. Non sempre ci sarà un Ignazio Marino che continua a portar voti nonostante tutto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Alessandro Chiometti</b></p>
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		<title>Ma Rosy Bindi la Costituzione l’ha letta?</title>
		<link>https://www.civiltalaica.it/cms/ma-rosy-bindi-la-costituzione-lha-letta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexjc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 14:38:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Costituzione Italiana nomina in totale la parola “matrimonio” quattro volte. E precisamente nei suoi articoli 29 e 30 che riportiamo testualmente: «Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.civiltalaica.it/cms/ma-rosy-bindi-la-costituzione-lha-letta/">Ma Rosy Bindi la Costituzione l’ha letta?</a> proviene da <a href="https://www.civiltalaica.it/cms">Associazione Culturale Civiltà Laica</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf">Costituzione Italiana</a> nomina in totale la parola “matrimonio” quattro volte. E precisamente nei suoi articoli 29 e 30 che riportiamo testualmente: «Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare.»<span id="more-10797"></span><a href="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2012/09/rosy_bindi.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-10798" title="rosy_bindi" src="http://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2012/09/rosy_bindi-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" srcset="https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2012/09/rosy_bindi-300x234.jpg 300w, https://www.civiltalaica.it/cms/wp-content/uploads/2012/09/rosy_bindi.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
«Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.»</p>
<p>Anche con l&#8217;ausilio dell&#8217;immaginazione più fervida non riusciamo a capire come si possa affermare che la Costituzione Italiana vieti il matrimonio omosessuale.<br />
Eppure Rosy Bindi, attuale presidente del Partito Democratico ed ex ministro della Repubblica, lo sta ripetendo in modo ininterrotto da mesi; praticamente ogni qualvolta deve sostenere un confronto con i movimenti per i diritti degli omosessuali ripete come un disco rotto la stessa manfrina.<br />
Non crediamo che il Partito Democratico possa permettersi che il suo presidente faccia figuracce a ripetizione, eppure ci sentiamo in dovere di chiedere lumi all&#8217;esponente teo dem che dopo la fuoriuscita della Binetti ha preso le redini dell&#8217;ala cattolcia del Pd. Ci potrebbe indicare esattamente quali passaggi costituzionali vietano il matrimonio gay?<br />
Goebbels diceva che bastava ripetere una bugia costantemente per farla diventare una realtà; non vogliamo credere che il presidente di un partito “democratico” metta in pratica gli insegnamenti nazisti, quindi le concediamo il dubbio, peraltro non essendo noi costituzionalisti.<br />
Ad ogni modo se si dimostrasse che la Costituzione non vieta i matrimoni gay, cosa che reputiamo abbastanza facile da fare, Rosy Bindi e il suo Pd avrebbero molti motivi di imbarazzo&#8230; forse organizzare nelle loro scuole di partito corsi di “studio della Costituzione” eviterebbe in futuro nuove fuoriuscite che potrebbero risultare inappropriate.</p>
<p><strong>Alessandro Chiometti</strong></p>
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		<title>Matrimoni gay, l’appello di ‘Affermazione civile’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ceciliacalamani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:25:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il prossimo 23 marzo la Corte costituzionale dovr&#224; pronunciarsi sulle norme del Codice civile che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In occasione dell&#8217;appuntamento, Affermazione civile ha&#160; pubblicato l&#8217;appello &#8220;S&#236;, lo voglio&#8221; che vede come primi firmatari Ivan Scalfarotto, vice presidente dell&#8217;Assemblea nazionale del Partito democratico, e Sergio Rovasio, segretario dell&#8217;Associazione radicale Certi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.civiltalaica.it/cms/matrimoni-gay-l%e2%80%99appello-di-%e2%80%98affermazione-civile%e2%80%99/">Matrimoni gay, l’appello di ‘Affermazione civile’</a> proviene da <a href="https://www.civiltalaica.it/cms">Associazione Culturale Civiltà Laica</a>.</p>
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<p><img loading="lazy" decoding="async" height="200" width="200" align="left" alt="logo-AFFERMAZIONE-CIVILE_web" src="http://www.cronachelaiche.it/wp-content/uploads/2010/03/logo-AFFERMAZIONE-CIVILE_web.jpg" title="logo-AFFERMAZIONE-CIVILE_web" class="alignleft size-full wp-image-3618" />Il prossimo 23 marzo la Corte costituzionale dovr&agrave; pronunciarsi sulle norme del Codice civile che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In occasione dell&rsquo;appuntamento, <strong><a href="http://www.affermazionecivile.it/">Affermazione civile</a></strong> ha&nbsp; pubblicato l&rsquo;appello &ldquo;<strong><a target="_blank" href="http://www.affermazionecivile.it/">S&igrave;, lo voglio</a></strong>&rdquo; che vede come primi firmatari Ivan Scalfarotto, vice presidente dell&rsquo;Assemblea nazionale del Partito democratico, e Sergio Rovasio, segretario dell&rsquo;Associazione radicale Certi Diritti.</p>
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<p>Il problema dei matrimoni tra persone dello stesso sesso &nbsp;sta diventando sempre pi&ugrave; preponderante nel mondo omosessuale, anche in relazione al vuoto legislativo sulla tutela delle coppie di fatto. Se le coppie eterosessuali, per ottenere i diritti familiari (pensione, eredit&agrave;, tasse, immigrazione, abitazione), possono sempre ricorrere al matrimonio civile, <strong>le coppie omosessuali sono ad oggi escluse da qualsiasi diritto e dovere reciproco</strong>. Eppure, sono unite dallo stesso vincolo delle altre, l&rsquo;amore, il desiderio di costituire una famiglia, la condivisione di un progetto di vita insieme.</p>
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<p>Ad agosto dello scorso anno, il <strong><a target="_blank" href="http://www.cronachelaiche.it/2009/08/matrimoni-gay-al-vaglio-della-corte-costituzionale-un-primo-passo-di-civilta/">Tribunale di Venezia</a></strong>, a seguito del ricorso&nbsp;di una coppia gay alla quale era stato negato il permesso di contrarre matrimonio, aveva sollevato alla Consulta il problema, asserendo che non ha <em>&ldquo;alcuna giustificazione razionale&rdquo; </em>la norma,<em> &ldquo;implicita nel nostro sistema, che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso&rdquo;.</em> Secondo il tribunale, &ldquo;<em><strong>il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona</strong>, riconosciuto sia dalla Costituzione sia a livello sovranazionale</em>&ldquo; e &ldquo;<em>la libert&agrave; di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente riguarda la sfera dell&rsquo;individualit&agrave;</em>. E&rsquo; quindi <strong><em>una scelta sulla quale lo Stato non pu&ograve; interferire</em></strong><em>, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili</em>&ldquo;.</p>
<p>
</p>
<p>I diritti delle coppie omosessuali sono sanciti anche dalla<em> </em>Dichiarazione Universale dei Diritti dell&rsquo;Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione Europea, ma nulla di tutto ci&ograve; &egrave; stato ereditato dal nostro Codice civile.</p>
<p>
</p>
<p>Inoltre, lo stesso Parlamento europeo, con la Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani<strong>, </strong>ha chiesto agli Stati membri di &ldquo;<em>garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parit&agrave; di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali</em>&ldquo;.</p>
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<p>E in effetti, moltissimi sono gli stati membri che prevedono gi&agrave; il matrimonio omosessuale o che almeno regolamentano i diritti delle coppie dello stesso sesso.</p>
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<p>L&rsquo;Italia, anche su questo, latita, <strong>traducendo il peccato cattolico</strong> (per la Chiesa l&rsquo;omosessualit&agrave; &egrave; uno dei peggiori) <strong>in divieto civile per tutti</strong>.</p>
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</p>
<p>&lsquo;<em>La famiglia &egrave; quella formata da un uomo e da una donna!</em>&rsquo;, si sente tuonare ogni tre per due non solo dalla Chiesa, ma anche dai politici compiacenti. Per toglierci dall&rsquo;imbarazzo sul significato di famiglia, ecco cosa suggerisce il Dpr 223/89 (<a target="_blank" href="http://www.ancitel.it/saia/DPR%20223_89%20%20REGOLAMENTO%20ANAGRAFICO.htm">Regolamento anagrafico </a>del 30 maggio 1989): &ldquo;<em>Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinit&agrave;, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune</em>&rdquo; (art. 4).</p>
<p>
</p>
<p>Il che significa che <strong>una coppia omosessuale convivente &egrave; gi&agrave; una famiglia</strong>. Continuare a privarla dei diritti che hanno tutti i cittadini (eterosessuali) &egrave; solo una ingiustificabile&nbsp; discriminazione in barba al principio di uguaglianza sancito dall&rsquo;articolo 3 della nostra Costituzione: &ldquo;<em>Tutti i cittadini hanno pari dignit&agrave; sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali</em>&ldquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><em><strong>Cecilia M. Calamani &#8211; <a href="http://www.cronachelaiche.it" target="_blank">Cronache laiche</a></strong></em>
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<p>L'articolo <a href="https://www.civiltalaica.it/cms/matrimoni-gay-l%e2%80%99appello-di-%e2%80%98affermazione-civile%e2%80%99/">Matrimoni gay, l’appello di ‘Affermazione civile’</a> proviene da <a href="https://www.civiltalaica.it/cms">Associazione Culturale Civiltà Laica</a>.</p>
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