Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ”CIVILTÀ LAICA”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita l’Associazione denominata ”Associazione Culturale Civiltà
Laica”____________________.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Terni, in Via Carrara 6 ed ha durata a
tempo indeterminato.
Essa potrà istituire con delibera del ’Assemblea ordinaria sedi secondarie,
amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dal ’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà
intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita del ’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dal a legge o effettuate a favore di altre Associazioni
che per legge, statuto o regolamento fanno parte del a medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione
del e attività istituzionali e di quel e ad esse direttamente connesse.
ART. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione ha come scopi:
1. Difesa del a laicità del o Stato Italiano promuovendo azioni per l’abolizione di
ogni privilegio accordato a qualsiasi religione e contro le discriminazioni
giuridiche e di fatto, aperte e subdole, subite da atei, agnostici, non aderenti
ad alcuna confessione religiosa, credenti e non credenti.
2. Sostegno al e istanze pluralistiche nel a divulgazione del e concezioni
razionaliste e non dogmatiche del mondo e nel confronto fra di esse,
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
opponendosi al ’intol eranza, al a discriminazione e al a prevaricazione e ad
ogni forma di integralismo religioso ed ideologico;
3. Sostegno ad ogni iniziativa volta a promuovere la conoscenza e
l’applicazione del a Dichiarazione dei Diritti del ’Uomo emanata dal ’ONU il 10
Dicembre del 1948, dei trattati e del e convenzione successive ad essa;
4. Promozione del a libertà di pensiero e del pensiero critico, del a conoscenza
del e teorie atee e agnostiche e di ogni concezione razionale e non
confessionale del mondo, del a vita e del ’uomo;
5. L’Associazione Culturale Civiltà Laica ha intenzione di discutere, sia al suo
interno sia con interlocutori esterni, di ogni tematica che possa risultare di
interesse per i suoi soci;
6. Costituire un archivio del e pubblicazioni e del materiale che l’associazione
realizza, promuove, raccoglie attraverso le attività dei suoi soci nei campi
culturale, artistico, musicale, scientifico o comunque permesse dal presente
statuto e patrocinate dal ’associazione;
7. Le attività del ’associazione si rivolgeranno al ’impegno sociale attraverso
tutte le iniziative ritenute utili per la realizzazione dei punti precedenti.
L’Associazione Culturale Civiltà Laica intende perseguire gli scopi sopra
elencati senza ricorrere a nessun tipo di violenza, né fisica né verbale, e non
consente quindi a nessuno, per nessun motivo, di compiere azioni violente in
suo nome.
Al fine di raggiungere tali scopi L’Associazione Culturale Civiltà Laica organizzerà
convegni, conferenze, dibattiti, mostre, tavole rotonde, incontri con le istituzioni,
volantinaggi ed editerà alcune pubblicazioni, periodiche e non, senza fine di lucro.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
SOCI
ART. 5) L’associazione si avvale prevalentemente del e attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali. L’associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri associati. L’associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e
forme conformi al a legge.
ART. 6) Possono far parte del ’Associazione le persone fisiche, le società,
associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di
solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a.
condividere gli scopi e la finalità del ’Associazione;
b.
accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione al a vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nel a persona di un loro
rappresentante.
ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e del e
modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno
solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci del ’Associazione.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono
intervenire con diritto di voto nel e Assemblee per l’approvazione e le modificazioni
del o statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi del ’associazione.
ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo
domanda di adesione al ’Associazione con l’osservanza del e seguenti modalità ed
indicazioni:
a.
indicare nome e cognome, o denominazione per le persone
giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b.
dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed
al e deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo del ’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su
tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi
trenta giorni, al ’Assemblea Ordinaria la quale, nel a sua prima convocazione, si
pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento del a quota annuale di associazione, stabilita
dal Consiglio Direttivo, ed al ’osservanza del o Statuto, e del e deliberazioni prese
dagli organi sociali.
L’adesione al ’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti
al ’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quel i ordinari.
ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I
soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a.
quando non ottemperino al e disposizioni del presente Statuto, dei
Regolamenti Interni, o al e deliberazioni prese dagli organi sociali;
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
b.
quando si rendano morosi del pagamento del a tessera e del e quote
sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci
che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento del a quota
associativa o d’ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o
materiali al ’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in
contrasto con le finalità del ’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro
ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11) Gli organi del ’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Col egio dei Revisori, o un Revisore Contabile unico, solo se istituito
dal ’assemblea o obbligatorio per legge.
ART. 12) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo
del ’Associazione.
Al ’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati
in regola con il pagamento del a quota associativa.
Al ’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sul e relazioni del
Consiglio Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi
del ’associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività del ’associazione;
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro
argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
Al ’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
e. deliberare sul o scioglimento del ’associazione;
f.
deliberare sul e proposte di modifica del o statuto associativo.
La comunicazione del a convocazione deve essere effettuata in forma scritta con
qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere
un riscontro scritto del ’avvenuta comunicazione, contenente i punti al ’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo del ’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo
del ’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 13) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro
quattro mesi dal a chiusura del ’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo
può essere approvato entro sei mesi dal a chiusura del ’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo
ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo
da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)
dei Consiglieri oppure dal Col egio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente
nominato dal ’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario
verbalizzante. Spetta al Presidente del ’Assemblea constatare la regolarità del e
deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,
dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 14) Per la validità del e delibere assembleari, si fa riferimento al ’art. 21 cod. civ.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un
giorno di distanza dal a prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti. Nel e deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quel e che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾
(trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno
di distanza dal a prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento
del ’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal
successivo articolo 29.
ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,
quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione del e
cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sul a base del principio del voto singolo di cui
al ’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo
di 25 consiglieri eletti dal ’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del
Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto
rimane in carica fino al a successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative
cariche al momento del e elezioni, nel a sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la
maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo :
a.
redige i programmi di attività sociale previsti dal o Statuto sul a base
del e linee approvate dal ’Assemblea dei soci;
b.
cura l’esecuzione del e deliberazioni del ’Assemblea;
c.
redige i bilanci da sottoporre al ’approvazione del ’Assemblea;
d.
stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti al ’attività
sociale;
e.
nomina e revoca dirigenti, col aboratori, consulenti, dipendenti,
personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f.
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e
l’espulsione dei soci;
g.
determina l’ammontare del e quote annue associative e le modalità
di versamento;
h.
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali al a gestione
sociale.
ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e
comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nel e forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza
potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza
del ’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende al a gestione
amministrativa ed economica del ’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al
Vicepresidente.
Al Presidente del ’Associazione compete, sul a base del e direttive emanate
dal ’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce
circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione del ’Associazione; in casi
eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione del e
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo del ’Associazione,
verifica l’osservanza del o statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se
ne presenti la necessità.
ART. 21) Il Segretario cura l’attività amministrativa del ’associazione. Tiene aggiornati
i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la
corrispondenza del ’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed al a conservazione del a relativa
documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti
del ’associazione in conformità al e decisioni del Consiglio Direttivo.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
ART. 22) Il Col egio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dal ’assemblea o
obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dal ’Assemblea anche tra persone non socie.
Il Col egio dei Sindaci Revisori elegge, nel a sua prima riunione, nel suo seno un
Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Col egio dei Sindaci Revisori, o il Revisore Contabile unico: - control a
l’amministrazione del ’Associazione ; - vigila sul ’osservanza del e leggi del presente
Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta del a contabilità e dei
libri contabili e del a loro corrispondenza al bilancio.
Il Col egio dei Sindaci Revisori, Revisore Contabile unico, può, nel ’ambito del e sue
funzioni, assistere al e riunioni del Consiglio Direttivo.
I Sindaci Revisori, Revisore Contabile unico, durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 23)
Il fondo patrimoniale del ’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a.
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
del ’Associazione;
b.
eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c.
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche del ’Associazione sono costituite da:
a.
dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b.
dai contributi dei privati;
c.
dai contributi del ’Unione Europea o di organismi internazionali , del o
Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
documentate attività o progetti;
d.
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
del ’Associazione;
e.
dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
f.
da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g.
proventi del e cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale
o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h.
entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i.
altre entrate compatibili con le finalità sociali del ’associazionismo
sociale;
j.
proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche
mediante offerte di modico valore.
Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione
al ’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento
periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto
in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun
caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 25) Oltre al a tenuta dei libri prescritti dal a legge, l’Associazione tiene i libri dei
verbali del e adunanze e del e deliberazioni del ’Assemblea, del Consiglio Direttivo
nonché il Libro dei soci al ’Associazione.
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
I libri del ’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le
eventuali copie richieste sono fatte dal ’Associazione a spese del richiedente.
ART. 26) Il bilancio del ’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal
primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal
Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo del ’anno successivo, e approvato
dal ’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dal a chiusura del ’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del a situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del ’Associazione, con distinzione tra quel a
attinente al ’attività istituzionale e quel a relativa al e attività direttamente connesse,
deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 27) Indipendentemente dal a redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per
ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi
dal a chiusura del ’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono
risultare, anche a mezzo di relazione il ustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di
sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28) Lo scioglimento del ’Associazione deve essere deliberato dal ’Assemblea
dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 29) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede al a nomina di uno o più
liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dal a liquidazione è devoluto ad altre associazioni
operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali
del ’Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di control o di cui
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
al ’art. 3, comma 190, del a L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta
dal a legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si
rimanda al Codice Civile e al a normativa vigente in materia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Alessandro Chiometti
Stefania Paolucci
Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa
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